PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. È istituita, a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un'imposta sulla produzione in misura di euro 0,001033 per ogni kWh di energia elettrica prodotta.
      2. I termini e le modalità di accertamento, di liquidazione e di pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il gettito dell'imposta prevista dal comma 1 è interamente trasferito alle province in cui sono situate le centrali elettriche, in proporzione alla quantità di energia prodotta dagli impianti ubicati nel rispettivo territorio provinciale. Nel caso in cui l'impianto si trovi ubicato entro un raggio di 20 chilometri dal confine di una o più province, il gettito dell'imposta è trasferito alle province interessate in misura proporzionale al rispettivo numero di abitanti.
      4. Gli importi trasferiti alle province ai sensi del comma 3 sono da queste destinati prevalentemente a finanziare interventi di compensazione e di risanamento ambientale, di ricerca e di sperimentazione di tecnologie, finalizzate anche al risparmio e al rendimento energetici, nonché incentivi per la diffusione di impianti di energie rinnovabili e per lo sviluppo dell'occupazione nel rispettivo territorio provinciale».